La Legge di Stabilità conferma definitivamente la proroga al 31 dicembre 2016 dell’attuale bonus mobili ed elettrodomestici legato agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, mantenendone invariate le caratteristiche e le modalità per poterne usufruire.
ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia ) è riconosciuta una detrazione dell’imposta lorda per le ulteriori spese documentate con fattura sostenute per l’acquisto di arredi (mobili per cucina, soggiorno, camera da letto, tavoli, sedie, materassi, mobili per ingresso, camerette per bambini, elettrodomestici a completamento della cucina ) nella misura del 50% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2016. L’agevolazione è calcolata su un importo di euro 10.000
le spese per arredi acquistati entro il 31 dicembre 2016 sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione e possono essere recuperate , purché effettuate in data successiva a quella dell’inizio dei lavori. Le spese per la ristrutturazione possono anche essere sostenute successivamente all’acquisto dei mobili.
***Il Bonus Mobili si può utilizzare solo per arredi ed elettrodomestici destinati a immobili oggetto di ristrutturazione agevolata, mentre non spetta se è stato effettuato un intervento di riqualificazione energetico, così come non si può applicare nel caso di ristrutturazione di box o pertinenze: sono alcune delle precisazioni che l’Agenzia delle Entrate ha inserito nella Guida al Bonus Mobili ed Elettrodomestici, nell’ultimo aggiornamento (gennaio 2016) che recepisce le novità della Legge di Stabilità.
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ULTIMI AGGIORNAMENTI PER IL BONUS 2017
Gli incentivi fiscali sulla casa saranno estesi ai condomini. Più alto sarà l'adeguamento energetico o antisismico più elevata sarà la riduzione Irpef. E se per le ristrutturazioni del patrimonio edilizio la proroga è solo per i 2017, per l'agevolazione del 65% sulla riqualificazione energetica la stabilizzazione è di 5 anni fino al 2021 se le spese sostenute riguardano le parti comuni dei condomini. Per i condomini che non hanno immediata disponibilità di risorse per sostenere i lavori ci sarà la possibilità di cedere i crediti anche a soggetti terzi e non solo alle ditte che eseguono i lavori. Sono solo alcune delle novità contenute nella nuova legge di bilancio approvata sabato dal Governo e che inizierà il suo cammino parlamentare dal 25 ottobre prossimo.
Ciao..io che sono proprietario con un mutuo iniziato nel99 e terminato nel 2014 ho lo stesso diritto all agevolazione?
Saluti Mauro
solo se sta facendo una ristrutturazione. Altrimenti l'acquisto della nuova casa deve essere effettuato nel 2016
=> Bonus Mobili giovani coppie a 16mila euro
L’ammontare complessivo massimo di spesa è pari a 16.000 euro. La detrazione IRPEF sarà ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il Bonus mobili per giovani coppie non è cumulabile con l’altro Bonus Arredi, riconosciuto per l’arredo dell’immobile ristrutturato e prorogato anch’esso fino al 31 dicembre 2016.
ecco il testo dell'articolo approvato:
6. Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili
(commi 41-43)
41. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; c) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
42. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 41.
43. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Buongiorno.
Volevo chieder se sapete se rientra nel bonus elettrodomesitci anche la lavasciuga.
Ho letto che vale solo per elettrodomestici di classe dalla A+, ma la lavasciuga, come i forni, non può esistere per sua natura di quella classe..
Secondo voi è detraibile?
Grazie Laura
Il bonus è legato ad una ristrutturazione. Se lei ha effettuato o ha in corso una ristrutturazione può usufruire anche del Bonus per l'acquisto della lavasciauga così come per altri elettrodomestici legati all'arredo.
Salve, Gentilmente volevo chiedervi un'informazione se possibile.
Vorrei fare nella camera del bambino un armadio con cabina armadio in cartongesso più mobilio all'interno. Che voi sappiate i lavori in cartongesso anche esse potranno essere inclusi in questi incentivi?
grazie mille . saluti
Buongiorno I lavori in cartongesso sono considerati ristrutturazione se dopo i lavori decidete anche di variare la scheda catastale evidenziando la nuova divisione dei locali. Fate però attenzione che non venga meno il rapporto illuminante
( area stanza / area finestre) Sicuramente gli uffici edilizia del suo comune sapranno essere più precisi
Ottobre 2015 In attesa dell'approvazione della prossima legge di stabilità il Bonus Arredi, sembra in via di proroga con detrazione fiscale al 50%, con possibile estensione a giovani e coppie che vanno in affitto e acquistano arredi, come richiesto dal Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio. Il problema sollevato dal Ministero dell’Economia con riferimento a questa opzione, tuttavia, riguarda la difficoltà di stimare la platea dei beneficiari e quindi anche la spesa.
Possibili novità sono in arrivo anche per le ESCO, le Energy Saving Companies: si sta pensando di utilizzare l’Ecobonus del 65% per incentivare i progetti delle ESCO che si alleino con le imprese di costruzione nel interventi di riqualificazione energetica su condomini o grandi edifici.
RENZI CONFERMA IL BONUS MOBILI PER IL 2016
Un recente incontro del premier Matteo Renzi con il Presidente di Federlegnoarredo, Roberto Snaidero, è stata l'occasione per confermare l'intenzione del Governo di prorogare anche per il 2016 il bonus mobili in scadenza alla fine di quest'anno.
Sempre in occasione della visita a Rimini il premier ha anche dichiarato di essere disponibile a vagliare ulteriori misure dedicate alle giovani coppie.
La comunicazione inizio lavori
dopo il Decreto Sblocca Italia (Legge 11 novembre 2014, n. 164)
Con la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 Decreto sblocca Italia, sono state apportate sostanziali modifiche all'attivita' edilizia libera, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le opere realizzabili mediante la comunicazione inizio lavori.
In particolare e' stata ampliata la sfera degli interventi di manutenzione straordinaria, infatti ora con la comunicazione inizio lavori si possono effettuare anche gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico purche' non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
Mentre con l'istituto della manutenzione ordinaria si possono ora realizzare anche gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW. Inoltre viene rimarcata la suddivisione in tre distinti regimi giuridici degli interventi realizzabili senza titolo, nonche' gli adempimenti, le procedure e le sanzioni previste per ogni tipologia di intervento.
La sanzione pecuniaria per la mancata comunicazione di inizio attivita', nei casi in cui e' dovuta, da 258 euro viene aumentata a 1000 euro, con la riduzione di due terzi, qualora la comunicazione viene effettuata spontaneamente in corso di esecuzione.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora comportanti aumento del carico urbanistico, e' dovuto il contributo di costruzione commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purche' ne derivi un aumento della superficie calpestabile.
Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i “grandi elettrodomestici”, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.